Art.
2 - FINALITA' - L'associazione ha lo scopo di provvedere alla acquisizione
di oggetti e documenti, di interesse storico ed artistico riguardanti Venzone
e dintorni storici; di provvedere alla loro schedatura e catalogazione; di esporre
al pubblico le raccolte. L'associazione provvederà inoltre a promuovere
studi su Venzone, a promuovere iniziative per la tutela e la valorizzazione
del patrimonio storico-artistico, mobile e immobile di Venzone.
Art.
3 - MEZZI FINANZIARI - Alle spese occorrenti, alla realizzazione degli scopi
di cui all'art. 2, l'associazione provvederà con i proventi della gestione,
con le eventuali rendite patrimoniali, con gli eventuali contributi di enti
pubblici e privati.
Art.
4 - PATRIMONIO - II patrimonio dell'associazione è costituito dai
proventi di gestione, dai contributi, da eventuali beni immobili e mobili donati
o acquistati dall'associazione, dai beni mobili costituiti dalle raccolte degli
oggetti e documenti di interesse storico e artistico.
Art.
5 - AMMINISTRAZIONE - L'amministrazione è retta da un Consiglio di
Amministrazione composto da:
a - il Sindaco
in carica del Comune di Venzone;
b - un rappresentante
della Provincia di Udine, designato dal suo Presidente;
c - un rappresentante
della Società Filologica Friulana, designato dal suo Presidente;
d - un rappresentante
rispettivamente della Soprintendenza alle Antichità, della Soprintendenza
ai Monumenti, della Soprintendenza alle Gallerie, della Soprintendenza Bibliografica,
designati dai rispettivi Soprintendenti;
e - l'Ispettore
Onorario ai Monumenti e Gallerie con giurisdizione in Venzone;
f - quattro
studiosi che siano particolarmente benemeriti per studi su Venzone e per iniziative
per la salvaguardia del suo patrimonio, designati dai promotori dell'associazione;
g - ci si
può fare soci ordinari dell'associazione dietro presentazione di due
membri del Consiglio o di due soci e dietro pagamento di una quota. Tra i soci
residenti a Venzone saranno eletti annualmente, in sede di assemblea, due rappresentanti
dei soci, che entrano a far parte del Consiglio. Costoro, se eletti alla Presidenza,
Segreteria o Tesoreria, durano in carica cinque anni; in loro vece si procede
alla nomina di altri rappresentanti. Tutti i soci hanno diritto di ricevere
il Bollettino.
h - due
promotori dell'associazione,
La mancata
assegnazione di uno o più rappresentanti di Enti, non pregiudica la costituzione
ed il funzionamento dell'associazione. Il Consiglio di Amministrazione elegge
nel proprio seno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, che restano in
carica cinque anni. I due promotori dell'associazione restano in carica sei
anni e possono essere rieletti dal Consiglio di Amministrazione.
Art.
6 - Al Presidente spetta la rappresentanza legale della associazione. In
caso di assenza o di impedimento lo sostituisce il Segretario. II Presidente
(in sua assenza il Segretario) e l'Economo-Tesoriere sono delegati alle firma.
Art.
7 - Le funzioni degli Amministratori sono gratuite.
Art.
8 - ADUNANZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - II Consiglio
di Amministrazione si riunisce due volte all'anno. La convocazione del Consiglio
è disposta dal Presidente o - in sua assenza o impedimento - dal Segretario.
Art.
9 - Le deliberazioni del Consiglio sono valide qualunque sia il numero dei
membri presenti, a maggioranza semplice con voto palese.
Art.
10 - II Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina delle cariche,
delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, provvede a che i fini istituzionali
siano completamente osservati. Nomina l'eventuale Direttore ed il personale
di custodia e di servizio.
Art.
11 - Nessun pagamento e incasso potrà essere effettuato se non su
ordinativo firmato dal Presidente o dal Segretario. I processi verbali delle
deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal
Segretario.
Art.
12 - Per le nome generali non contemplate dal presente Statuto, valgono
le disposizioni di Legge.
Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI - In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni mobili e immobili passeranno di proprietà della Regione Friuli - Venezia Giulia; i beni devono però rimanere nell'ambito del Comune di Venzone e devono essere amministrati e utilizzati in loco. In caso di ricusazione passeranno in proprietà del Ministero della Pubblica Istruzione ed in caso di ricusazione anche di questo passeranno in proprietà del Comune di Venzone.
29/8/1971
- Atto costitutivo - rogito notaio dr. Rodolfo Rodolfi in Gemona del Friuli.
15/12/1977 - Modifica di statuto- con atto del notaio Bruno Lepre in
Tolmezzo (racc.17747)
25/1/1987 - Delibera interpretativa del Consiglio di Amministrazione
(libro dei verbali pag.50)